QUAL È LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA BANCA PER EVITARE LA RITENUTA?
La documentazione da esibire presso l'istituto di credito che intervenga nella riscossione della somma proveniente dall'estero è costituita, principalmente, dall'autocertificazione con il quale il beneficiario attesti che il flusso finanziario estero incassato non costituisca un reddito di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del TUIR) o un reddito diverso di cui all'art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del TUIR.
Oltre all'autocertificazione, è opportuno allegare le copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto nell'autocertificazione presentata. A tal fine, si ritiene molto rilevante allegare il quadro Rw (nel caso in cui sia stato presentato) o dichiarare la mancata compilazione dello stesso (nell'ambito dell'autocertificazione) poiché la ritenuta si applica, come già riportato, sui redditi prodotti dai beni o capitali detenuti all'estero dal contribuente.
Il beneficiario, in ultima analisi, potrebbe allegare anche il Modello Unico, già presentato, da dove si evinca che quella somma percepita non è ricollegabile agli investimenti eventualmente effettuati all'estero o che, al contrario, il contribuente non detenga nessun bene o capitale al di fuori del territorio nazionale.
COME POSSO OTTENERE IL DENARO TRATTENUTO DALLA BANCA? SOLO IN DICHIARAZIONE O C'È UN ALTRO MODO?
Nel caso in cui l'intermediario finanziario operasse in modo automatico la ritenuta d'ingresso senza che, tuttavia, ne ricorrano i presupposti, il contribuente avrà due modalità, alternative alla richiesta da presentarsi tramite dichiarazione annuale, e più schematicamente:
a) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la trattenuta "impropria", il contribuente stesso potrà chiedere all'intermediario che abbia effettuato la ritenuta, di rimborsare la somma, in virtù di quanto disposto dal DPR n. 445/97;
a) è possibile presentare l'istanza di rimborso con le modalità ed i termini di cui all'art. 38 del DPR n. 602/73. In tal caso , il contribuente potrà fornire l'apposita istanza entro i 48 mesi successivi a quello in cui abbia subito, erroneamente o in misura superiore a quanto dovuto, la ritenuta d'ingresso.
QUALI QUADRI DEVO COMPILARE IN DICHIARAZIONE (730) PER RIAVERE IL DENARO TRATTENUTO?
Il provvedimento relativo alla ritenuta d'ingresso del 20% è, de facto, entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, per il periodo d'imposta 2013 (si ricorda che la Legge n. 97/2013 che istituisce la nuova trattenuta è, tuttavia, del 4 settembre 2013), non trova ancora "spazio" nei modelli dichiarativi appena approvati.
di Stefano Mazzocchi - Il Sole 24 Ore -
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-17/ritenuta-20percento-bonifici-estero-documentazione-necessaria-113935.shtml?uuid=ABIEy6w
AGGIORNAMENTO DA PARTE DI ROBERTO PARODI:
Questa è la risposta del Agenzia delle entrate : Testo risposta:
Gentile signora xxxxxxx, come risulta da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/151663 la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto con l'aliquota del 20 per cento interessa i redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivodel contribuente. Il prelievo alla fonte va effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari. Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un'autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. L'autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente. Essendo tale autocertificazione "in carta libera", non è stato predisposto da parte dell'Agenzia delle Entrate alcun modello di riferimento. Ad ogni buon conto l'autocertificazione deve indicare che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria ovvero, qualora i flussi fossero "misti", il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l'eventuale natura reddituale delflusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali autocertificazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull'intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Dovendo tali comunicazioni intercorrere tra il contribuente e l'intermediario bancario, è
comunque consigliabile, per evitare disguidi, confrontarsi con quest'ultimo sul contenuto dell'autocertificazione. C
cordiali saluti.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della CircolareMinisteriale n.99/E del 18/05/2000.
Agenzia delle Entrate
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ULTIM'ORA DEL 19 FEBBRAIO 2014 ORE 19.00
ANSA) - ROMA, 19 FEB - Stop alla ritenuta automatica del 20% sui flussi finanziari dall'estero. L'Agenzia delle Entrate, su richiesta del ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, ha disposto la sospensione dell'operativita' della ritenuta del 20% che dal primo febbraio viene applicata automaticamente sui bonifici provenienti dall'estero.
Le somme trattenute saranno restituite e, contemporaneamente, è stato predisposto un testo per l'abrogazione del nuovo balzello.
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