CIRCUITO "MANDINGO DI DOLCEACQUA"© L'Evidenziatore Del Web: Ritenuta del 20% sui bonifici dall'estero. Ecco come funziona Tutto quello che cerchi in un semplice click notizie, news, società, economia, video incredibili,

martedì, febbraio 18, 2014

Ritenuta del 20% sui bonifici dall'estero. Ecco come funziona

Dal 1° febbraio banche obbligate alla ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall'estero alle persone fisiche. Le ritenute saranno automatiche (a meno di precedente richiesta di esclusione) e spetterà poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso "reddituale". Ecco le risposte degli esperti ai quesiti dei lettori del Sole24Ore che spiegano come funziona questo prelievo.

QUAL È LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA BANCA PER EVITARE LA RITENUTA? 

La documentazione da esibire presso l'istituto di credito che intervenga nella riscossione della somma proveniente dall'estero è costituita, principalmente, dall'autocertificazione con il quale il beneficiario attesti che il flusso finanziario estero incassato non costituisca un reddito di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del TUIR) o un reddito diverso di cui all'art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del TUIR.

Oltre all'autocertificazione, è opportuno allegare le copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto nell'autocertificazione presentata. A tal fine, si ritiene molto rilevante allegare il quadro Rw (nel caso in cui sia stato presentato) o dichiarare la mancata compilazione dello stesso (nell'ambito dell'autocertificazione) poiché la ritenuta si applica, come già riportato, sui redditi prodotti dai beni o capitali detenuti all'estero dal contribuente.

Il beneficiario, in ultima analisi, potrebbe allegare anche il Modello Unico, già presentato, da dove si evinca che quella somma percepita non è ricollegabile agli investimenti eventualmente effettuati all'estero o che, al contrario, il contribuente non detenga nessun bene o capitale al di fuori del territorio nazionale.

COME POSSO OTTENERE IL DENARO TRATTENUTO DALLA BANCA? SOLO IN DICHIARAZIONE O C'È UN ALTRO MODO? 

Nel caso in cui l'intermediario finanziario operasse in modo automatico la ritenuta d'ingresso senza che, tuttavia, ne ricorrano i presupposti, il contribuente avrà due modalità, alternative alla richiesta da presentarsi tramite dichiarazione annuale, e più schematicamente:
a) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la trattenuta "impropria", il contribuente stesso potrà chiedere all'intermediario che abbia effettuato la ritenuta, di rimborsare la somma, in virtù di quanto disposto dal DPR n. 445/97;

a) è possibile presentare l'istanza di rimborso con le modalità ed i termini di cui all'art. 38 del DPR n. 602/73. In tal caso , il contribuente potrà fornire l'apposita istanza entro i 48 mesi successivi a quello in cui abbia subito, erroneamente o in misura superiore a quanto dovuto, la ritenuta d'ingresso.

QUALI QUADRI DEVO COMPILARE IN DICHIARAZIONE (730) PER RIAVERE IL DENARO TRATTENUTO? 

Il provvedimento relativo alla ritenuta d'ingresso del 20% è, de facto, entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, per il periodo d'imposta 2013 (si ricorda che la Legge n. 97/2013 che istituisce la nuova trattenuta è, tuttavia, del 4 settembre 2013), non trova ancora "spazio" nei modelli dichiarativi appena approvati.

di Stefano Mazzocchi - Il Sole 24 Ore -
http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-17/ritenuta-20percento-bonifici-estero-documentazione-necessaria-113935.shtml?uuid=ABIEy6w

AGGIORNAMENTO DA PARTE DI ROBERTO PARODI:
Questa è la risposta del Agenzia delle entrate : Testo risposta:
Gentile signora xxxxxxx, come risulta da provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/151663 la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto con l'aliquota del 20 per cento interessa i redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivodel contribuente. Il prelievo alla fonte va effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari. Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un'autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. L'autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente. Essendo tale autocertificazione "in carta libera", non è stato predisposto da parte dell'Agenzia delle Entrate alcun modello di riferimento. Ad ogni buon conto l'autocertificazione deve indicare che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria ovvero, qualora i flussi fossero "misti", il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l'eventuale natura reddituale delflusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali autocertificazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull'intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Dovendo tali comunicazioni intercorrere tra il contribuente e l'intermediario bancario, è
comunque consigliabile, per evitare disguidi, confrontarsi con quest'ultimo sul contenuto dell'autocertificazione. C
cordiali saluti.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della CircolareMinisteriale n.99/E del 18/05/2000.
Agenzia delle Entrate

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ULTIM'ORA DEL 19 FEBBRAIO 2014 ORE 19.00

ANSA) - ROMA, 19 FEB - Stop alla ritenuta automatica del 20% sui flussi finanziari dall'estero. L'Agenzia delle Entrate, su richiesta del ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, ha disposto la sospensione dell'operativita' della ritenuta del 20% che dal primo febbraio viene applicata automaticamente sui bonifici provenienti dall'estero.

Le somme trattenute saranno restituite e, contemporaneamente, è stato predisposto un testo per l'abrogazione del nuovo balzello.

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